Il Mio ex marito, dopo il divorzio, non versa l’assegno di mantenimento per nostra figlia e non rispetta le modalità di visita stabilite dal Tribunale; posso chiedere l’affidamento esclusivo?
Nella normalità dei casi il Tribunale, nei giudizi di separazione e divorzio, dispone l’affido congiunto/condiviso dei figli.
Fermo quanto sopra, in termini procedura, per ottenere l’affido esclusivo in una ipotesi del tipo di cui alla domanda, si deve avanzare una richiesta al Tribunale depositando un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Questo procedimento, però, nasconde non poche insidie.
Come detto, l’affidamento congiunto/condiviso viene disposto nella stragrande maggioranza delle separazioni e divorzi, perché esiste un vero e proprio disfavore da parte della Legge e, di conseguenza, da parte dei giudici, nei confronti dell’affidamento esclusivo.
Venendo al concreto, l’art. 337 quater c.c. dispone che “Il Giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” .
Nel decidere sulla domanda di affidamento esclusivo il Tribunale dovrà effettuare non solo una valutazione “in positivo” sul genitore che avanza la domanda, ma anche una valutazione “in negativo” sull’idoneità dell’altro genitore.
I casi di scuola per i quali, in genere, viene disposto l’affido esclusivo sono quelli di alcolismo, tossicodipendenza, malattia psichica, violenza o abusi sui minori, che quindi non riguardano la Sua situazione.
Nel caso di mancata corresponsione del mantenimento e totale disinteresse nei confronti della “vita” del figlio la questione è più dibattuta, ma esiste giurisprudenza che ha ritenuto che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento e la discontinuità del diritto di visita, possano determinare l’affidamento esclusivo, se connotati da particolare gravità.
Dunque, in linea generale, la risposta alla domanda è positiva. Prima di procedere, però, sarà necessario valutare con attenzione il caso specifico e tenere sempre a mente la preminenza dell’interesse del minore che, solo in casi estremi, dovrebbe venire “allontanato” dall’altro genitore.