Molto spesso capita di fare i conti con una contestazione di eccesso di velocità rilevata con l’Autovelox e ci si domanda se quanto ci è stato notificato sia corretto o meno.
Tra i vari motivi che possono formare oggetto di contestazione ve ne è uno affrontato di recente dalla Corte di Cassazione.
L’art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con legge 168/2002 prevede espressamente che i prefetti individuino le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, sulle quali gli organi di polizia possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, tra l’altro, dei limiti di velocità.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 25222 del 17 settembre 2021, ha ribadito quanto ripetutamente affermato e cioè che la mancata indicazione nel verbale di contestazione notificato al trasgressore degli estremi del decreto prefettizio a mezzo del quale sono state individuate le strade sulle quali è possibile installare i dispositivi di controllo automatico della velocità, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e che, pertanto, determina la nullità del provvedimento.