Un mio caro, già malato, ha preso un’infezione da Klebsiella in ospedale ed è poi deceduto. Ho comunque diritto al risarcimento?
Il problema dei decessi causati da infezioni ospedaliere è sempre più d’attualità, così come la conseguente richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli ospedali.
Recentemente lo studio ha avuto modo di affrontare con successo un caso del tutto simile a quello prospettato nella domanda.
La questione trattata vedeva una donna perdere la vita dopo un delicato intervento di trapianto di fegato a causa di una infezione da Klebsiella contratta mentre si trovava in rianimazione. Infezione che andava a sovrapporsi ad altre concause, di cui una naturale e l’altra comunque imputabile all’ospedale.
Il coniuge separato e le due figlie chiedevano il risarcimento all’ospedale sia per i danni patiti in prima persona, il così detto “danno da perdita parentale”, che per i danni patiti dalla sfortunata signora tra il momento in cui era stata contratta l’infezione ed il momento del decesso (danni iure hereditatis).
Il Tribunale accoglieva le richieste di risarcimento avanzate (Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2404/2018 del 5 settembre 2018) e condannava l’Ospedale al risarcimento dei danni subiti.
Durante il processo venivano affrontate tutte le questioni di maggiore interesse connesse con la responsabilità dell’ospedale in casi analoghi ed, in particolare, ci si soffermava sulla problematica del concorso di cause nel decesso.
Il Tribunale, infatti, valutando le prove acquisite nel giudizio, constatava che il Consulente Tecnico di Ufficio aveva ricondotto il decesso a tre distinte cause: il rigetto dell’organo, l’infezione da Klebsiella ed una infezione da Mucor (anche essa contratta in ospedale). Il Consulente del Tribunale affermava che ciascuna delle tre concause era di per sé idonea a causare la morte ed il Giudice, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “Se concause naturali non imputabili al danneggiante concorrono con il comportamento di quest’ultimo a determinare l’evento dannoso oggetto della causa, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (Cassazione Civile, sezione 3, 4 gennaio 2010, n. 4), riconosceva la piena responsabilità dell’Ospedale per la morte della sfortunata signora.