Non ripetibilità anche in caso di mancata conferma della tesi del ricorrente
In un recente caso trattato dal nostro studio, abbiamo patrocinato dei soggetti che avevano agito attivando un procedimento per accertamento tecnico preventivo nei confronti di un medico al fine di accertare, all’esito della richiesta CTU, se lo stesso fosse o meno responsabile del decesso di un loro congiunto.
L’accertamento si era concluso con una valutazione negativa in merito alla responsabilità del predetto medico e, di conseguenza, i nostri assistiti avevano desistito dall’intraprendere il giudizio di merito.
Successivamente il medico, lamentando di aver dovuto sopportare le spese per la difesa nell’ATP, citava in giudizio i Nostri assistiti al fine di ottenere una condanna degli stessi al pagamento delle spese legali dell’accertamento tecnico preventivo.
A Nostro avviso, la spese sostenute dalla controparte nell’ATP non erano dovute in considerazione della funzione esclusivamente probatoria del procedimento del procedimento per accertamento tecnico preventivo. In detto procedimento, infatti, si può venire a formare una prova che le parti potrebbero poi utilizzare in un successivo giudizio di merito, laddove le parti stesse dell’ATP non percorressero la via transattiva cui il procedimento è preordinato; in altre parole, la natura stessa del procedimento, volta a favorire una definizione bonaria sulla base delle risultanze del mezzo probatorio, escluderebbe la ripetibilità delle spese legali sostenute nell’ATP.
Sul tema, segnalavamo ai clienti che la giurisprudenza (di legittimità e di merito) ha chiarito, con insegnamento costante, che le spese dell’ATP sono dovute solo in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso senza esperimento del mezzo istruttorio richiesto; al contrario, ove il giudice ritenga ammissibile la procedura, non troverà applicazione il principio processuale della soccombenza, ma quello generale di cui all’art. 8 DPR 115/2002: in pratica ciascuno provvede alle spese degli atti che compie o chiede.
All’esito del procedimento svoltosi sulla domanda del medico, il Tribunale ha dato ragione alle Ns tesi, emettendo un’ordinanza a mezzo della quale ha chiarito che la finalità dell’ATP è quella di prevenire eventuali cause di merito, ed è finalizzato alla composizione della lite, costituendo un procedimento d’urgenza nel quale ciascuna parte deve provvedere alle spese legali, rigettando quindi la richiesta di ripetizione delle spese legali del procedimento ex art. 696 c.p.c., avanzata dalla controparte.
Avv. Ezio Lucchetti