In base al Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 non sono consentiti viaggi all’estero o in Italia per turismo, ma solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute sino al 3 aprile 2020.
Da qui la domanda: cosa succede se ho acquistato un pacchetto turistico, un biglietto aereo o del treno e non posso partire per via del divieto? Cosa succede se ho prenotato un soggiorno?
Con l’art. 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 il legislatore ha previsto una disciplina specifica al fine di arginare la situazione emergenziale e tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti: professionisti del settore turismo, vettori e utenti.
La norma in esame disciplina i rimborsi per:
- i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo acquistati personalmente o per il tramite di una agenzia di viaggio;
- i contratti di pacchetto turistico
L’art. 88 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, invece, disciplina il rimborso dei contratti di soggiorno.
Vediamo, quindi, quali sono le condizioni in presenza delle quali è possibile chiedere il rimborso e in che modo questo può essere corrisposto.
1 CONTRATTI DI TRASPORTO E SOGGIORNO
1.1 Chi può chiedere il rimborso
1.3 Quando e come si ottiene il rimborso
2.1 Chi può chiedere il rimborso
2.3 Quando e come si ottiene il rimborso
3 CONTATTACI PER ESPORRE IL TUO CASO
1 CONTRATTI DI TRASPORTO E SOGGIORNO
1.1 CHI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO
- Tutti i residenti o domiciliati nel territorio Italiano con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi all’interno della nazione dal 10 marzo al 3 aprile 2020, ovvero dal 24 febbraio al 3 aprile 2020 per i residenti i domiciliati nelle ex zone rosse;
- Tutti i soggetti, positivi o meno al Covid-19, per i quali sia stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- Tutti coloro che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi ed a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso con riguardo ai trasporti da eseguirsi dal 10 marzo al 3 aprile 2020, ovvero dal 24 febbraio al 3 aprile 2020 per i residenti i domiciliati nelle ex zone rosse;
- Tutti coloro che hanno acquistato in Italia un titolo di viaggio per uno stato estero dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in conseguenza della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. La situazione dei singoli stati può essere verificata dal sito viaggiaresicuri.it.
1.2 COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il Rimborso va chiesto inviando una richiesta alla società dalla quale si è acquistato il biglietto entro 30 giorni decorrenti da:
- Il 3 aprile 2020 nel caso di viaggio reso impossibile dal divieto di spostamenti;
- La data di annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento nel caso di viaggio programmato per partecipare ad una delle predette attività;
- La data prevista per la partenza nel caso di viaggio reso impossibile per il divieto imposto dallo stato estero.
1.3 QUANDO E COME SI OTTIENE IL RIMBORSO
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione la compagnia deve alternativamente:
- Rimborsare il corrispettivo versato per l’acquisto del biglietto;
- Emettere un voucher di pari importo da utilizzarsi entro un anno dall’emissione.
Il rimborso può essere chiesto anche se il biglietto è stato acquistato tramite una agenzia viaggi.
2 PACCHETTI TURISTICI
2.1 CHI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO
- Tutti i residenti o domiciliati nel territorio italiano, i soggetti positivi o meno al Covid-19, in quarantena con sorveglianza attiva o con obbligo di permanenza domiciliare con riguardo a viaggi da eseguirsi dal 10 marzo al 3 aprile 2020, ovvero dal 24 febbraio al 3 aprile 2020 per i residenti i domiciliati nelle ex zone rosse, ovvero nel corso della quarantena o della permanenza domiciliare.
- Tutti coloro che hanno acquistato un pacchetto per uno stato estero dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in conseguenza della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. La situazione dei singoli stati può essere verificata dal sito viaggiaresicuri.it.
2.2 COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il viaggiatore deve comunicare la volontà di recedere dal contratto di pacchetto turistico (più semplicemente la volontà di annullare il viaggio ed ottenere il rimborso) alla Agenzia turistica PRIMA dell’inizio del pacchetto stesso, indicando quale motivazione l’impossibilità di spostarsi dovuta al divieto imposto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, ovvero dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 se residenti o domiciliati nei comuni originariamente interessati dal contagio, ovvero lo stato di quarantena o permanenza domiciliare.
2.3 QUANDO E COME SI OTTIENE IL RIMBORSO
L’agenzia potrà:
- Offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità superiore o equivalente a quello annullato;
- Rimborsare quanto pagato dal viaggiatore entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- Emettere un voucher di importo pari al rimborso da utilizzarsi entro un anno, anche nella ipotesi in cui si tratti di viaggio di istruzione organizzato dalle scuole.
L’agenzia turistica che si troverà costretta a rimborsare i viaggiatori potrà a sua volta ottenere il rimborso di quanto pagato per il titolo di viaggio dal vettore tramite un voucher da utilizzarsi entro un anno.
3 CONTATTACI PER ESPORRE IL TUO CASO
Siamo consapevoli che questa breve trattazione non consente di dare una risposta a tutte le domande che potrebbero essere fatte con riferimento ai singoli casi (viaggio annullato dall’agenzia, viaggio annullato per timore, necessità di pagare il saldo con scadenza nel periodo di validità del divieto di spostamenti). Per questo motivo potrete chiedere una consulenza inviando una mail o fissando un appuntamento per una video conferenza.