Nuove disposizioni per la violazione dei divieti imposti al fine di arginare la diffusione del Covid-19.
Con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 sono state radicalmente modificate le sanzioni applicabili ai soggetti colti a violare i divieti imposti al fine di evitare la diffusione del Covid-19.
Dal 26 marzo 2020, quindi, chi non rispetterà le disposizioni predette, salvo che il fatto non costituisca reato, dovrà pagare una sanzione amministrativa (una multa per intenderci) da € 400,00 ad € 3.000,00.
Laddove la violazione sia avvenuta con l’utilizzo di un veicolo, la multa potrà essere aumentata sino ad 1/3.
E’ ammessa la possibilità di un pagamento ridotto:
a) 30% del minimo se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
b) minimo edittale (€ 400,00) se si paga entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Il pagamento potrà essere fatto anche all’agente accertatore, nella misura del 30% del minimo, laddove questi sia munito di idonea apparecchiatura.
Viene esplicitamente esclusa la possibilità di essere assoggettati alle sanzioni previste dall’art. 650 c.p., quindi non vi sarà più la denuncia a piede libero per questo reato e non vi sarà alcuna conseguenza sul piano penale, sempre se il comportamento contestato non configuri un diverso tipo di reato.
Il provvedimento ha effetto anche per il passato. E’ previsto, infatti, che la sanzione amministrativa sia applicabile anche ai soggetti che hanno violato i divieti sino al 25 marzo 2020. Tutti coloro che sono stati denunciati sino ad ora, quindi, non saranno più perseguiti penalmente, ma dovranno pagare una multa prevista nella metà del minimo.
Se la violazione riguarderà i divieti imposti alle attività commerciali, alla multa di cui sopra, si aggiungerà anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Nel caso in cui venga valutata la necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione potrà essere disposta la chiusura provvisoria per un massimo di 5 giorni.
In caso di reiterazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura del massimo stabilito.
Il comportamento di chi si allontana dalla propria abitazione nonostante la positività al Covid-19 e lo stato di quarantena ha ancora rilevanza penale ed è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00, ove non si ravvisino i presupposti del reato di cui all’art. 452 c.p.