Ho un pacchetto turistico prenotato per una data successiva alla fine del lockdown, però non mi sento sicuro e vorrei non partire. Posso annullare la vacanza senza perdere i miei soldi?
Qui ci troviamo di fronte ad una ipotesi completamente diversa da quella prevista dall’art. 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020. Il pacchetto turistico, infatti, non è stato annullato dal Tour Operator in conseguenza del divieto di spostamenti ed in linea teorica, quindi, non esiste nessun ostacolo alla partenza, se non la paura del viaggiatore.
La fattispecie, quindi, sembrerebbe rientrare a pieno titolo nell’art. 41 commi da 1 a 3 del Codice del Turismo: possibilità incondizionata per il viaggiatore di recedere in qualunque momento dal contratto di pacchetto turistico, con obbligo di rimborso all’organizzatore delle spese sostenute.
Andando ad analizzare più a fondo la questione, però, si potrebbe sostenere che la paura fondata di contrarre una malattia lontano da casa faccia venire meno la possibilità di godere appieno della vacanza, perché sarebbe impossibile soddisfare con un tale stato d’animo le esigenze di svago, relax e divertimento che costituiscono i motivi per cui si è deciso di acquistare il pacchetto.
Questo è il principio seguito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16315/2007, a mezzo della quale si è riconosciuta la legittimità del recesso dal contratto di pacchetto turistico operato da un viaggiatore per il timore di contrarre la dengue emorragica nel paese di destinazione.
Nella ipotesi in cui, quindi, possa essere fornita la prova della fondatezza dei propri timori, si avrebbe la possibilità di annullare la vacanza senza essere costretti a pagare penali o rimborsare spese all’agenzia di viaggio, piuttosto che al Tour Operator.
Ovviamente ogni caso ha le sue peculiarità, per cui andrà sempre esaminata con estrema attenzione la fattispecie concreta prima di poter fornire una risposta definitiva.