RAPPORTO TRA LA MEDIAZIONE CIVILE EX D. LGS 28/2010 E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. 132/2014
Nell’ambito dei sistemi di ADR (alternative dispute resolution – leggasi risoluzione alternativa della lite) il Legislatore ha introdotto il nuovo istituto della negoziazione assistita previsto dal D.L. 132/2014, convertito nella L.162/2014.
L’introduzione del predetto nuovo istituto non comporta alcun pericolo di sovrapposizione con il precedente istituto della mediazione civile, di cui al D. lgs 28/2010.
Ed infatti, l’art. 3, commi 1 e 5, del D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, fa salve le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, richiamando in particolare, le previsioni di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n.28/2010.
In poche parole, venendo al tema del presente articolo, la procedura di negoziazione assistita, intesa quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, andrà esperita nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per la domande di pagamento, a qualsiasi titolo esperite, non eccedenti gli € 50.000,00, sempre che non rientrino nel novero delle materie soggette a mediazione civile obbligatoria ex D.lgs n.28/2010.
In ragione di ciò, per le controversie previste dall’art. 5, comma 1 bis, D. lgs n.28/2010 (Condominio-Diritti reali-Divisione-Successione ereditaria-Patti di famiglia-Locazione-Comodato-Affitto d’azienda-Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria-Risarcimento danni da diffamazione-Contratti assicurativi-Contratti bancari-Contratti finanziari), si dovrà sempre esperire il tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, a prescindere dal valore della controversia.
I due istituti andranno pertanto a convivere nell’ambito dei sistemi di ADR che peraltro, ad oggi, nel nostro paese stanno avendo un successo molto limitato.
Avv. Ezio Lucchetti